Il diritto d’autore in Italia: cos’è, quando e come si applica

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Il diritto d’autore è un istituto giuridico del diritto privato che tutela i risultati dell’attività intellettuale attraverso il riconoscimento all’autore dell’opera di una serie di diritti, morali (che riguardano la tutela della personalità di autore) e patrimoniali (che riguardano l’utilizzo economico dell’opera creata).

Quando e come nasce il diritto d’autore

Nella legislazione italiana, questi diritti sorgono in capo all’autore con la creazione dell’opera.

Art. 2576 del codice civile
Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Un diritto si può acquistare a titolo originario, se esso non viene trasferito da un soggetto a un altro, ma si costituisce autonomamente in capo al nuovo titolare (per esempio, usucapione, diritto d’autore, eccetera), oppure a titolo derivativo, se vi è un rapporto di successione con il precedente titolare (per esempio, contratto di compravendita, eccetera).

Questo significa che l’acquisizione del diritto è data dal solo fatto della creazione dell’opera, senza che siano necessari ulteriori atti o fatti o formalità come, per esempio, la pubblicazione dell’opera, il deposito o la registrazione.

La legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/1941) dispone infatti che l’omissione del deposito dell’opera non pregiudica l’acquisizione e l’esercizio del diritto d’autore.

Art. 105 della Legge n. 633/1941
Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare [ora Presidenza del Consiglio dei Ministri] un esemplare o copia della opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata la partitura d’orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa.
Per le fotografie è escluso l’obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell’art. 92.

Art. 106 della Legge n. 633/1941
L’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l’applicazione dell’art. 188 di questa legge.
Il Ministro per la cultura popolare [ora Presidente del Consiglio dei Ministri] può far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell’opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.

La legge sul diritto d’autore stabilisce una presunzione legale di paternità dell’opera, per cui spetterà a chi lo contesta provare che l’opera non è stata creata da chi si è qualificato come autore.

Art. 8 della Legge n. 633/1941
È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell’opera stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.

Vi sono alcune eccezioni a questo principio generale, ecco alcuni esempi.
L’art. 12 bis della legge sul diritto d’autore prevede, per esempio, che «salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro».
Ancora, l’art. 88 della legge sul diritto d’autore prevede che «spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia … per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell’arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta. Tuttavia se l’opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo».

Le opere realizzate da più autori

Se l’opera è realizzata da più soggetti diversi, occorre distinguere le opere collettive dalle opere composte.

Si parla di opere collettive quando i contributi dei diversi autori sono distinguibili, per cui ciascuno è titolare dei diritti sulla parte o sulle parti dell’opera realizzata, mentre chi ha organizzato e diretto l’opera è titolare dei diritti sull’opera complessiva (cfr. art. 7 della Legge n. 633/1941).

Si parla di opere composte quando i contributi dei diversi autori non sono distinguibili, per cui i diritti sull’opera collettiva appartengono in comunione a tutti gli autori (cfr. art. 10 della Legge n. 633/1941).

Art. 7 della Legge n. 633/1941
È considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa.
È considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

Art. 10 della Legge n. 633/1941
Se l’opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

Le opere tutelate

Art. 2575 del codice civile
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Art. 1 della Legge n. 633/1941
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.

Art. 2 della Legge n. 633/1941
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.
Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.
Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.
La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Per essere tutelata dal diritto d’autore l’opera deve essere creativa, e per creatività s’intende;
– un’opera che rechi il contributo (la cosiddetta ”impronta”) personale dell’autore (creatività in senso soggettivo);
– un’opera che non sia una semplice copia di una creazione preesistente (creatività in senso oggettivo),

Inoltre, per essere tutelata dal diritto d’autore, l’opera creativa deve manifestarsi in una forma percepibile, cioè non può restare a livello di mero pensiero, seppure non deve necessariamente essere fissata su un supporto materiale.

I diritti patrimoniali d’autore

Art. 12 della Legge n. 633/1941
L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.
È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

Art. 13 della Legge n. 633/1941
Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

Art. 18 della Legge n. 633/1941
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell’opera in altra lingua o dialetto.
Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’art. 4.
L’autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione.

Art. 25 della Legge n. 633/1941
I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte.

Art. 61 della Legge n. 633/1941
L’autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo:
a) di adattare e di registrare l’opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell’opera così adattata o registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l’opera al pubblico mediante l’impiego di qualunque supporto.
La cessione del diritto di riproduzione o dei diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.
Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d’autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.

I diritti patrimoniali sopra menzionati sono indipendenti tra essi e possono essere esercitati dal titolare congiuntamente o disgiuntamente, sull’intera opera o su ciascuna delle sue parti.

La durata dei diritti di utilizzazione economica stabilita dall’art. 25 della legge sul diritto d’autore è indipendente dal fatto che detti diritti vengano in concreto esercitati.

I diritti patrimoniali d’autore possono essere trasferiti liberamente da parte dei loro titolari, secondo il principio della libera disponibilità del diritto, in tutti i modi e in tutte le forme consentite dalla legge.
La cessione implica il trasferimento, in tutto o in parte, in via esclusiva o non esclusiva, della titolarità dei diritti patrimoniali, sicché l’autore, non potrà più esercitarli.
La licenza implica il trasferimento, in tutto o in parte, in via esclusiva o non esclusiva, per un periodo determinato o indeterminato, il solo esercizio dei diritti patrimoniali, rimanendo titolare dei diritti sull’opera sicché. alla scadenza pattuita ovvero in caso di recesso, riacquisterà la pienezza delle facoltà di godimento economico dell’opera.

I diritti morali d’autore

Art. 20 della Legge n. 633/1941
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell’architettura l’autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione.
Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all’opera già realizzata.
Però se all’opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all’autore lo studio e l’attuazione di tali modificazioni.

Art. 21 della Legge n. 633/1941
L’autore di un’opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.
Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell’autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.

Art. 22 della Legge n. 633/1941
I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
Tuttavia l’autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l’esecuzione o per chiederne la soppressione.

Art. 23 della Legge n. 633/1941
Dopo la morte dell’autore il diritto previsto nell’art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.
L’azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare [ora Presidente del Consiglio dei Ministri], sentita l’Associazione sindacale competente.

Art. 24 della Legge n. 633/1941
Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell’autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l’autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l’abbia affidata ad altri.
Qualora l’autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.
Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l’autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.
È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto.
Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo del titolo terzo.

I diritti morali d’autore sono irrinunciabili (spettano all’autore per il solo fatto di avere realizzato l’opera originale), imprescrittibili (non scadono mai) e intrasmissibili (non possono essere ceduti o trasferiti a nessuno).

Il copyright

Il diritto d’autore è una figura propria degli ordinamenti di civil law (tra i quali l’Italia e la Francia.

Il copyright è un istituto giuridico (parzialmente diverso dal diritto d’autore) proprio degli ordinamenti di common law (come gli Stati Uniti e il Regno Unito).

La SIAE

La SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) è un ente pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione e all’esercizio dell’intermediazione del diritto patrimoniale d’autore in Italia, dichiaratamente in forma di società di gestione collettiva senza scopo di lucro, ma effettivamente a gestione famigliare (fonte: Wikipedia).

Svolge funzioni connesse con la protezione delle opere dell’ingegno e può assumere, per conto dello Stato, di enti pubblici o privati, servizio di accertamento e riscossione di tasse, contributi e altri diritti.

Si propone di corrispondere ad autori ed editori i diritti loro spettanti, riscossi presso chi ne utilizza le opere, svolgere attività di promozione culturale e incentivazione alla produzione di nuove opere, esercitare azioni di solidarietà e conservazione del patrimonio artistico.

Fornisce servizi per enti terzi e agisce d’iniziativa su materie connesse ai suoi compiti d’istituto.

Si propone di vigilare e agire per il rispetto dei diritti d’autore di natura patrimoniale dei suoi associati e mandanti, rilasciando licenze e autorizzazioni di utilizzo delle opere, nonché riscuotendone come fiduciaria i connessi proventi che ripartisce fra gli aventi diritto.

In base all’art. 180 della Legge n. 633/1941 (legge sul diritto d’autore), la SIAE è l’unico soggetto italiano autorizzato a svolgere in Italia attività di intermediazione nell’esercizio dei diritti patrimoniali d’autore.

Il Decreto Legge n. 148/2017 ha modificato la legge sul diritto d’autore e ha permesso ad altri organismi di gestione collettiva di occuparsi dei diritti dell’autore che scegliesse di affidarvisi, senza tuttavia modificare o abrogare l’art. 180, sicché la SIAE resta l’unica società italiana autorizzata ad agire in Italia.

In altri termini, un’altra società straniera di raccolta può offrire i suoi servizi in Italia, ma (paradossalmente) non può farlo un’altra società italiana.

È bene ricordare che la legge preserva la facoltà dell’autore di agire direttamente, senza cioè intermediari, per il rispetto dei propri diritti, salvo che nel caso in cui egli abbia maturato diritti in paesi stranieri e non abbia provveduto a riscuoterli entro un anno dal momento della loro esigibilità: in questo caso, solo la SIAE potrà esercitare quei diritti per conto dell’autore o dei suoi eventuali eredi per lasciarli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di successivi tre anni e, in caso di mancanza di interesse dei medesimi, per versarli alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti che li utilizzerà a fini di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.

Un autore può affidare la tutela delle proprie opere alla SIAE tramite un contratto di associazione (diventando socio) oppure un contratto di mandato (conferendo un incarico).

La rete internazionale di Società di Autori in rapporti con la SIAE permette la tutela di opere protette anche al di fuori dell’Italia.

La SIAE gestisce per conto dei rispettivi detentori i diritti patrimoniali d’autore, cioè i diritti di utilizzazione economica dell’opera.

Il deposito dell’opera, però, non è obbligatorio in quanto il diritto d’autore sussiste sin dalla creazione dell’opera perciò possono essere usati altri mezzi per dimostrare la titolarità dei diritti (per esempio, inviare a se stessi una raccomandata in busta chiusa contenente lo spartito, la registrazione, il disegno, il progetto, eccetera, avendo cura di aprirla solo innanzi a un pubblico ufficiale in caso di necessità, cosicché dal timbro postale si evinca la data della creazione dell’opera).

D’altro canto, il deposito alla SIAE non implica neppure il definitivo riconoscimento in capo al depositante della titolarità dell’opera, giacché il vero autore, anche se non l’avesse in precedenza depositata, potrà sempre far valere i propri diritti.

L’unico caso di obbligatorietà della sottoscrizione è per gli enti che ritrasmettono opere via cavo, non essendo quindi compresa la radiodiffusione, sia essa fonica o televisiva.

Le case discografiche sono utilizzatori di opere musicali a scopo commerciale.

Il produttore discografico, al quale spettano i diritti di natura economica secondo l’art. 72 della legge sul diritto d’autore, è tenuto a versare alla SIAE le royalties che spettano ad autori ed editori delle opere riprodotte, nonché ad applicare il contrassegno (bollino SIAE).

L‘azienda che si occupasse al contempo di produzione discografica e di edizioni musicali, da una parte dovrà versare alla SIAE le royalties che spettano ad autori ed editori, dall’altra sarà beneficiaria di parte di quelle royalties in quanto editrice e, dunque, titolare dei diritti sull’opera in base al contratto stipulato con gli autori.

Le licenze Creative Commons

Creative Commons (CC) è un’organizzazione senza fini di lucro con sede a Mountain View, California, dedicata ad ampliare la gamma di opere dell’ingegno disponibili alla condivisione e all’utilizzo pubblico in maniera legale.

L’organizzazione ha stilato diversi tipi di licenze, le licenze Creative Commons (o “licenze CC”) che forniscono un modo semplice e standardizzato per comunicare quali diritti l’autore dell’opera si riserva e a quali altri rinuncia, a beneficio degli utilizzatori, introducendo il concetto di Alcuni diritti riservati” (some rights reserved) a metà strada tra il modello di copyright con “Tutti i diritti riservati” (All rights reserved) e il modello del pubblico dominio con “Nessun diritto riservato” (No rights reserved).

Le licenze CC non sono un’alternativa al copyright, bensì consentono di modificare i termini di copyright per soddisfare al meglio le esigenze degli autori di opere creative.

Permettono a quanti detengono i diritti di copyright di trasmettere alcuni di questi diritti al pubblico e di conservare gli altri, per mezzo di una varietà di schemi di licenze e di contratti che includono la destinazione di un bene privato al pubblico dominio o ai termini di licenza di contenuti aperti (open content), con l’intento di evitare le pastoie delle attuali leggi sul copyright a discapito della diffusione e condivisione delle informazioni.

La legge per le Creative Commons non contiene un testo di riferimento “pronto all’uso”, che l’autore può adottare per la sua opera senza alcun adattamento di tipo tecnico o legale.

In particolare, la legge non disciplina il tema della revoca della licenza, per mutata volontà dell’autore o obbligazioni legittime derivanti da cause di forza maggiore, per cui l’autore di un programma o di un’opera in genere potrebbe, per esempio, distribuirla gratuitamente sotto una licenza CC per un certo periodo di tempo, beneficiando di una pubblicità gratuita fra gli utenti e dei contributi apportati dalla comunità, per poi revocare legittimamente la licenza e iniziare una distribuzione commerciale.

Le licenze CC sono sviluppate intorno a quattro clausole (attribuzioni) opzionabili congiuntamente o disgiuntamente fra esse:
Attribuzione (BY): è obbligatorio indicare l’autore dell’opera (attributo obbligatorio) sicché sia possibile attribuirne la paternità come definito dagli artt. 8 e 20 della legge sul diritto d’autore;
Non commerciale (NC): non sono consentiti usi commerciali dell’opera creativa, come definito dal secondo comma dell’art. 12 della legge sul diritto d’autore;
No opere derivate (ND): non sono consentite elaborazioni dell’opera creativa, come definito dall’art. 20 della legge sul diritto d’autore;
Condividi allo stesso modo (SA): è consentito riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare l’opera con qualsiasi mezzo e formato.

La licenza GNU-GPL

La GNU General Public License (GNU GPL o semplicemente GPL) è una licenza fortemente copyleft per software libero.

A differenza di altre licenze libere non-copyleft, un’opera protetta da GNU GPL deve rimanere libera, ovvero col susseguirsi delle modifiche deve continuare a garantire ai suoi utenti le cosiddette “quattro libertà”:
– libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo;
– libertà di studiare come funziona il programma e di modificarlo in base alle proprie necessità;
– libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare il prossimo;
libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio.

Dalla versione 2.0 la licenza GNU-GPL ha previsto che l’autore può revocare la licenza solamente per la sua copia, non per quelle già distribuite ad altri utenti, e che quindi la revoca non può essere retroattiva, riguardando soltanto parti di codice e modifica all’opera successive al cambio di licenza.

Se per obbligazioni dovute a cause di forza maggiore, l’autore non può applicare la licenza, questa si intende revocata automaticamente per l’intera opera.

Le critiche al modello copyright

Acclarato che il diritto d’autore nasce in capo al titolare con la semplice realizzazione dell’opera creativa, non essendo obbligatorio a tal fine nessun deposito o adempimento, e acclarato che il diritto morale d’autore è irrinunciabile, inalienabile e imprescrittibile, il modello copyright e il modello copyleft afferiscono entrambi alla sola disciplina del diritto materiale d’autore, cioè del diritto di utilizzazione economica dell’opera.

Le principali critiche al modello copyright derivano dal fatto che un’opera i cui diritti patrimoniali sono tutti riservati (all’autore, all’editore e agli altri eventuali titolari) può essere trasferita, diffusa o, più in generale, utilizzata a scopi commerciali o non commerciali, esclusivamente dietro pagamento di un corrispettivo.

Se, da un lato, il copyright tutela l’autore che giustamente aspira a una remunerazione del proprio sforzo creativo, dall’altro esso rappresenta un grosso limite alla diffusione della cultura, allo sviluppo di nuove idee e al miglioramento di prodotti e processi, e finisce per ritorcersi contro gli stessi autori come un boomerang.

Tanto per fare un esempio, se Tim Berners-Lee avesse imposto il copyright al World Wide Web, l’Internet non sarebbe diventato il portentoso sistema di comunicazione che tutti conosciamo, i social non si sarebbero diffusi a livello globale e, soprattutto, l’informazione sarebbe stata appannaggio esclusivo di grossi centri di potere, non soltanto economico.

Come in ogni altro campo, anche nella musica il copyright costituisce un grosso ostacolo per tutti i musicisti emergenti che non abbiano alle proprie spalle una major disposta a investire per loro.

Diciamoci la verità, quanti sarebbero disposti a pagare per ascoltare la musica di un perfetto sconosciuto?

E, ancora, dovendo pagare la gabella della SIAE anche per la semplice audiodiffusione all’interno dei propri locali, molte aziende preferiscono rinunciare del tutto alla musica (fateci caso, non ce n’è più in molti negozi, bar, supermercati), col risultato che anche gli artisti più affermati trovano sempre minori sbocchi per offrirsi al pubblico e preservare la propria notorietà.

A tutto questo si aggiunge il fatto che più della metà degli autori iscritti alla SIAE percepisce annualmente diritti per un importo di gran lunga inferiore al contributo di iscrizione (fonte: Wikipedia).

Le critiche al modello copyleft

Con il termine copyleft intendiamo una categoria di licenze che spaziano dal No rights reserved (“Nessun diritto riservato”), come nel modello del pubblico dominio, al Some rights reserved (“Alcuni diritti riservati”), come nel caso delle Creative Commons.

Se, da un lato, favorisce la condivisione, la diffusione e lo sviluppo delle idee, della cultura e delle opere dell’ingegno, dall’altro, soprattutto secondo i sostenitori del modello copyright, il modello copyleft costituisce un disincentivo all’iniziativa economica delle imprese che investono in opere dell’ingegno, determinato dalla riduzione dei profitti.

Bisogna in effetti riconoscere che le imprese, ma anche gli autori stessi, smetterebbero di investire tempo e denaro nella realizzazione di opere dell’ingegno se non aspirassero a trarne legittimi profitti.

D’altro canto, non è sostenibile uno sviluppo della tecnologia, dell’informazione e della cultura, che sia affidato esclusivamente a gruppi di volontari armati solo di tempo libero.

Ciò nonostante, il modello copyleft, dove è stato correttamente regolamentato e applicato, non solo non ha costituito affatto un disincentivo alla realizzazione ”professionale” di opere dell’ingegno, ma ne ha addirittura favorito, sostenuto e accelerato lo sviluppo.

Si pensi, per esempio, al sistema operativo Android che sfrutta il kernel open source (a codice libero) del sistema operativo GNU/Linux e applica alle sue molteplici componenti una serie di licenze (parzialmente o totalmente) copyleft fra le quali la GPL e la Apache.

La versione ”professionale” di Android viene sviluppata e mantenuta dall’AOSP (Android Open Source Project), ma chiunque, nel rispetto delle licenze, può modificarla e implementarla a piacimento e, in ogni caso è gratuita.

Ebbene, questa modalità di impiego del modello copyleft ha consentito, sostenuto e accelerato, la nascita e lo sviluppo di un intero mercato di device mobili (cellulari, tablet e wearable) tra i più redditizi al mondo, in barba ai nefasti presagi dei più fervidi sostenitori del modello copyright.

Anche in campo musicale gli artisti, non solo quelli emergenti, ricorrono a piene mani al modello copyleft, mettendo a disposizione del pubblico, gratuitamente o quasi, le loro opere così da far conoscere la loro musica e riempire poi gli stadi nei loro concerti.

Conclusioni

Il diritto d’autore nasce in capo al titolare, l’autore appunto, in conseguenza del semplice manifestarsi (concretizzarsi in qualsiasi forma) dell’opera dell’ingegno originale, non essendo a tal fine necessario nessun deposito o adempimento formale.

Il diritto morale d’autore, cioè, in estrema sintesi, il diritto dell’autore di vedersi riconosciuta la paternità dell’opera, è imprescindibile, inalienabile e imprescrittibile.

Il diritto patrimoniale d’autore, cioè il diritto di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno, invece, è disponibile, nel senso che può essere ceduto, in tutto o in parte dall’autore, e si prescrive al compimento del cinquantesimo anno solare dalla morte dell’autore.

Le licenze sono una forma di utilizzo del diritto patrimoniale d’autore.

La SIAE è un intermediario del diritto patrimoniale d’autore in Italia presso il quale il deposito dell’opera non è (nella generalità dei casi) obbligatorio né implica in sé il definitivo riconoscimento della paternità dell’opera in capo al depositante, giacché in qualsiasi momento il vero autore, anche se non l’avesse in precedenza depositata, potrà sempre far valere i propri diritti.

Il copyright è un modello di licenza tipico degli ordinamenti giuridici di common law (come USA e UK), analogo allo schema ”Tutti i diritti riservati” (all rights reserved) degli ordinamenti giuridici di civil law.

Il copyleft comprende una gamma di modelli di licenza che spazia dallo schema ”Nessun diritto riservato” (no rights reserved) a quello ”Alcuni diritti riservati” (some rights reserved).

Copyright e copyleft presentano, entrambi, vantaggi e svantaggi, per cui non si tratta di modelli antitetici l’uno all’altro, bensì di modalità diverse e differenziate di gestire il diritto patrimoniale d’autore relativamente a un’opera e a un’utilizzo.

Il modello copyleft tutela l’autore quanto il copyright, favorisce la condivisione dell’opera così rendendola più facilmente accessibile e conoscibile al pubblico, ed è compatibile con l’evoluzione della tecnologia digitale che rende il copyright poco più che una dichiarazione di intenti.

Ringraziamo vivamente il Centro Studi e Ricerche dello StudioDDG per avere messo a disposizione della nostra community questa utilissima e lucidissima analisi.

Buona musica a tutti!